Il Ministro dell'Ambiente della Tutela
del Territorio
di concerto con
il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali
VISTA la convenzione sul commercio
internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di
estinzione (CITES) , firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con
legge 19 dicembre 1975, n.874;
VISTO il
Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio, ed in particolare l'articolo 3 relativo al campo di
applicazione dello stesso,
VISTO il Regolamento (CE) 1808/2001
della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e
modificazioni, recante modalità per applicazione del Regolamento (CE)
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che sostituisce
integralmente il Regolamento (CE) 939/97 della
Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e
modificazioni;
VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera
b) della legge 9 dicembre 1998, n. 426 che inserisce il comma 5bis
all'articolo 5 della legge 7 febbraio n.150, prevedendo che il Ministro
dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali emani il presente decreto per istituire
il registro di detenzione degli esemplari di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n.150;
CONSIDERATO che il Ministero
dell'Ambiente, al sensi dell'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992,
n.150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi
avvalere delle esistenti strutture del Corpo Forestale dello
Stato;
VISTO l'articolo 8quinquies, comma
3quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n.150, che demanda al
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, tramite il
Corpo Forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e
del controlli previsti dalla citata Convenzione di Washington e dai citati
regolamenti comunitari;
SENTITO il parere
della Commissione Scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, della legge
7 febbraio 1992 n.150,
VISTO il decreto 3 maggio 2001 del
Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n.112 del 16 maggio 2001- , con il quale è stato istituito il registro di
detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;
RITENUTO che, a seguito dell'esigenza
di fornire una più articolata indicazione dei soggetti tenuti alla
compilazione del registro, nonché delle difficoltà oggettive riscontrate
per il ritiro e la compilazione dello stesso nei termini indicati dal
Decreto del 3 maggio 2001, si rende necessario sostituire il su citato
decreto interministeriale;
Decreta:
-
E' istituito
il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali
previsto dall'articolo 5, comma 5bis, della legge 7 febbraio 1992,
n.150. II registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie
animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse
negli allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni,
così come definiti dall'articolo 8-sexies
della legge 7 febbraio 1992, n.150 e dall'articolo 2 del
Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di
esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi
dell'articolo 26 del Regolamento (CE) 1808/2001
della Commissione del 30 agosto 2001 e successive modificazioni, incluse
nell'allegato B del Regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni.
-
Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che saranno incluse
negli allegati A c B del Regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, predispone il registro di cui al comma 1,
secondo i modelli riportati negli allegati al decreto del 3 maggio,
2001.
Sono tenuti alla compilazione del registro di cui
al comma 1 i seguenti soggetti:
a)le imprese commerciali in qualsiasi forma
costituite e le strutture che esercitano attività circense, con
l'esclusione del soggetti di cui all'articolo 3,comma 1, lettera d) del
presente decreto;
b)i giardini zoologici, gli orti botanici, gli
acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni
scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da
museo, e da erbario con esclusione di quelle di cui all'articolo 3 comma
1, lettera b) del presente decreto;
c)chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a
scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo
scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali
di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari
provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le
disposizioni della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
1. Sono esclusi dall'obbligo della
tenuta del registro:
a) le istituzioni scientifiche e di
ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116;
b) le istituzioni scientifiche e di
ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell'articolo 1 del
decreto 23 marzo 1994 del
Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e con
il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;
C) I soggetti detentori di esemplari
appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30
agosto 2001 e successive attuazioni e
modificazioni, in conformità delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento (CE);
d) limitatamente agli esemplari
morti di specie animali e vegetali ed alle parti di esemplari di specie
animali e vegetali, coloro che esercitano il
commercio al dettaglio, in conformità alla definizione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto,
legislativo 31 marzo 1998, n.
114 e successive modifiche ed integrazioni nonché
coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi.
1. Gli esemplari vivi o
morti di specie animali e vegetali e le parti di specie animali e
vegetali di cui al comma 1 dell'articolo 1, detenuti alla data di
consegna del registro di detenzione , devono essere iscritti nel
medesimo registro entro il 31 gennaio 2002.
2. Le disposizioni del
presente decreto si applicano altresì a coloro che risulteranno tenuti
alla compilazione del registro, ai sensi del precedente articolo 2, successivamente alla data del 31 gennaio 2002.
3. Per gli esemplari vivi o morti di
specie animali e vegetali e per le parti di specie animali e vegetali di
cui al comma 1 dell'art.1, acquisiti o detenuti a qualsiasi titolo dopo
il 31 gennaio 2002,
l'iscrizione nel registro, dovra' avvenire
entro quindici giorni dall'acquisizione o detenzione stessa.
4. Iscrizione nel registro, di
qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro
quindici giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le
disposizioni della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e
successive modificazioni.
5. Per le parti di esemplari di
specie di cui al comma 1 dell'articolo 1, qualora risultino registrate
in schede di carico, e scarico vidimate dal Corpo Forestale dello Stato
alla data del 31 dicembre 2001, il saldo delle schede stesse
deve essere riportato nella tabella di carico del registro di cui
all'allegato 3 del decreto del 3 maggio 2001.
6. il registro di cui all'art. 1,
comma 1, del presente decreto, è compilato dal detentore degli esemplari
con le modalità' indicate negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il
registro di detenzione al servizio certificazione CITES
del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente, che
provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. II registro
dovra' essere esibito ad ogni richiesta delle autorità preposte ai
controlli. Qualora esistano procedure informatiche che consentano la
compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate
dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo,
ferma restando la vidimazione da parte del Corpo Forestale dello
Stato.
2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie
dell'allegato A al decreto del 3 maggio 2001, una
volta compilato, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 1,
del presente decreto, dovra' essere consegnato al servizio
certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato
competente territorialmente, che ne farà' copia e riconsegnerà
l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento
del completamento del registro di cui al presente comma.
3. Al fini della gestione delle attività di
conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può richiedere al Corpo
Forestale dello Stato copia dei registri di cui al precedente
comma.
1. Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente
decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'articolo 5,
comma 6, della legge 7 febbraio 1992 n.150.
1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3
maggio 2001 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali, fatti salvi i relativi allegati
che sono integrati al punto 10) con il codice F= altro.
2. Il presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
Italiana. |