Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

IL DIRETTORE GENERALE

del Servizio Conservazione della Natura

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE

della Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche

- Corpo Forestale dello Stato -

del

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

emana

la seguente circolare esplicativa ai fini dell’applicazione del Decreto 8 gennaio 2002, del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali concernente l’istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. (G.U. N.15 del 18 gennaio 2002)

 

  1. TIPI DI REGISTRO.

Per il disposto dell’art. 7, il Decreto 8 gennaio 2002 sostituisce integralmente il precedente Decreto 3 maggio 2001 ad eccezione degli Allegati, comprendenti gli schemi dei quattro tipi di registri, e precisamente:

  1. il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali dell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice EA);
  2. il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali dell’Allegato B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice EB);
  3. il registro di detenzione di parti di esemplari di specie animali e vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice PAB);
  4. il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice VAB).

Al riguardo, si precisa che il numero delle pagine di ognuno dei registri sopraindicati è:

  • nr. 20 pagine per il registro identificato con codice EA, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 100 movimenti per il carico e 100 movimenti per lo scarico;
  • nr. 100 pagine per il registro identificato con codice EB, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico;
  • nr. 100 pagine per il registro identificato con codice PAB, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico;
  • nr. 100 pagine per il registro identificato con codice VAB, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico.

Ogni registro contiene, inoltre, le relative modalità di compilazione, riportate su due pagine del registro stesso.

Gli Allegati sono stati inoltre integrati al punto 10, con il "codice F= altro".

 

  1. SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO.

I soggetti tenuti alla compilazione del registro sono quelli elencati, in modo dettagliato ed analitico, all’art. 2 del Decreto 8 gennaio 2002, mentre sono esplicitamente esentati da tale compilazione i soggetti di cui all’art. 3 dello stesso.

In particolare, si precisa quanto segue:

  • coloro che detengono per fini commerciali parti di animali o piante o ne eseguono una trasformazione in un prodotto derivato, sono tenuti alla compilazione del registro. Sono, invece, esclusi i soggetti che detengano a fini commerciali o in quanto considerati oggetti ad uso personale o domestico i manufatti o prodotti derivati (borse, scarpe, cinturini di orologio, oggetti in legno, prodotti farmaceutici o da erboristeria, etc.). Sono, inoltre, esclusi tutti coloro che, limitatamente agli esemplari morti e alle parti di esemplare, esercitino il commercio al dettaglio od effettuino lavorazioni per conto terzi, nonché coloro che esercitano attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. La custodia e pulizia di pelli, vengono considerate lavorazioni per conto terzi e pertanto le imprese che esercitano tale attività non sono obbligate alla tenuta dei registri;
  • le imprese circensi e le mostre faunistiche itineranti dovranno richiedere il registro al Servizio Certificazione CITES della regione o provincia in cui si trova la sede legale della impresa. Tali imprese circensi provvederanno anche a caricare e scaricare dal registro eventuali animali appartenenti ad artisti che collaborino per determinati periodi con l’impresa circense sul territorio italiano, indipendentemente dalla durata di tale collaborazione;
  • tutti i soggetti che si trovano temporaneamente al di fuori del territorio nazionale alla data di pubblicazione del decreto, sono tenuti alla compilazione del registro al loro rientro, nel rispetto del limite temporale previsto;
  • le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private esentate dall’obbligo di compilazione del registro, sono solo quelle indicate all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 8 gennaio 2002, ovvero quelle autorizzate ex art. 12 Decreto L.vo 27 gennaio 1992, nr.116, e quelle riconosciute ex art. 1 Decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell’Ambiente, che dispongano del registro previsto dallo stesso decreto;
  • i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari;
  • tutti i soggetti che detengono, anche in diverse strutture, esemplari animali e vegetali provenienti da sequestro o confisca, nonché affidati, anche temporaneamente, per abbandono o per cura e riabilitazione, devono compilare il registro. Qualora un soggetto disponga di diverse strutture di detenzione degli animali, deve essere comunque predisposto un registro presso ogni struttura, onde consentire eventuali accertamenti in loco. Nei casi di affidamento di esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica italiana, di cui alla Legge 157/92, e incluse anche negli Allegati del Reg.(CE) 338/97, e succ. modifiche, non sono tenuti alla compilazione del registro i soggetti le cui strutture di detenzione risultino autorizzate ai sensi dell’art. 4, comma 6, della stessa Legge 157/92, e che già dispongano di un registro di detenzione degli esemplari affidati;
  • sono escluse dall’obbligo di compilazione del registro tutte le aree protette istituite ai sensi di legge, a meno che gli esemplari detenuti siano utilizzati ai fini dell’art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto 8 gennaio 2002 o siano provenienti da sequestro, confisca o affidamento.

 

  1. ESEMPLARI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO.

Sono sottoposti all’obbligo di registrazione gli esemplari animali e vegetali, vivi o morti, e le parti di essi, appartenenti a specie comprese negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) 2724/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nr. L320 del 18 dicembre 2000, ed integrato con i Regolamenti (CE)1579/2001 e 2476/2001, pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee nr. L209 del 2 agosto 2001 e nr. L334 del 18 dicembre 2001.

In virtù del disposto dell’art. 1, comma 1, del Decreto 8 gennaio 2002, sono esclusi dalla registrazione tutti i prodotti derivati da animali e piante, nonché gli esemplari, riprodotti artificialmente, appartenenti a specie vegetali incluse nell’Allegato B del Regolamento comunitario sopracitato. Sono, inoltre, esclusi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.c), dello stesso decreto, gli esemplari appartenenti a specie incluse nell’Allegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L250 del 19 settembre 2001, sempre che gli esemplari siano stati marcati secondo le disposizioni dell’art. 36, par. 1, dello stesso regolamento.

  E’ necessario, al riguardo, precisare che:

  • il caviale è una parte animale e, pertanto, è sottoposto ad obbligo di registrazione. Coloro, quindi, che detengono caviale a fini commerciali, sono tenuti alla compilazione del registro, fatta eccezione, ovviamente, per quelli che esercitano il commercio al dettaglio o la lavorazione per conto terzi;
  • le parti di animali e piante, non sottoposte a processi di lavorazione che determino la realizzazione di un prodotto, devono essere registrate. Le parti di piante essiccate, al contrario di quelle triturate, non possono, pertanto, essere ritenute prodotti derivati e sono sottoposte ad obbligo di registrazione.

 

  1. MODALITÀ  DI COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO.

Le modalità di compilazione del registro sono indicate negli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell’Ambiente, i cui allegati, come noto, restano validi anche a seguito dell’emanazione del Decreto 8 gennaio 2002, in virtù del disposto dell’art. 7 dello stesso decreto.

Si precisa che:

  • le modalità di compilazione, riportate su ogni registro, sono integrate, nella voce "Causa uscita", dal codice "F = altro", come previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto in questione;
  • l’anno di riferimento riportato sui registri è relativo alla consegna da parte del Servizio Cites Centrale del Corpo Forestale dello Stato agli uffici del Servizio Certificazione Cites. Ogni registro è numerato con un progressivo, individuato unicamente dal Servizio CITES Centrale. Il registro non ha scadenza e va utilizzato fino al suo completamento;
  • la numerazione delle pagine (effettuata dall’ufficio o dall’interessato al momento della consegna) segue un progressivo unico. Nel caso in cui si rilevi un numero inferiore o superiore di pagine rispetto al numero indicato in premessa, il registro va riconsegnato all’ufficio del Servizio Certificazione CITES territorialmente competente per la sostituzione o per la annotazione di tale anomalia sempre da parte dello stesso ufficio;
  • la numerazione dei movimenti di carico/scarico è progressiva per ciascun registro. Si deve numerare alternativamente il carico e lo scarico; in tal caso, le caselle delle righe di carico o di scarico adiacenti a quelle compilate, non possono essere utilizzate e devono essere barrate. Quando si compila la colonna 9 dello scarico, va indicato il numero progressivo di riferimento del carico ed il relativo numero ed anno del registro (es. 35-110/01);
  • una volta completate le pagine di carico, o quelle di scarico, deve essere richiesto un nuovo registro;
  • il carico si riferisce agli esemplari presenti alla prima compilazione del registro ed a tutte le successive acquisizioni o nascite in cattività. Lo scarico è relativo agli esemplari venduti, ceduti o morti, dalla data di prima compilazione del registro;
  • la data che deve essere riportata alla colonna "b" della pagina di carico o di scarico, è la data di compilazione del registro della relativa operazione di carico o scarico;
  • nelle colonne "c" deve essere indicato il nome scientifico della specie di appartenenza dell’esemplare e la descrizione dello stesso (pelle, esemplare vivo, esemplare morto, etc.);
  • quando la acquisizione di esemplari vivi di animali o piante avviene a seguito di nascita in cattività o propagazione artificiale, alle colonne 3 e 5 del carico andrà segnato il codice "F" e "E" (altro) ed andranno compilate le colonne relative alla nascita o all’impianto (semina, propagazione da talea etc);
  • la colonna 12 dello scarico va compilata, obbligatoriamente, solo per esemplari di Allegato A di origine selvatica o sconosciuta (ossia nei casi previsti dall’art. 9 del Reg.(CE) 338/97 e dall’art. 5 della Legge 150/92;
  • nel caso in cui vengano acquisite parti di esemplari animali o vegetali al fine di una loro trasformazione in prodotti derivati, non esistendo per questi ultimi un apposito registro, le parti prese in carico andranno iscritte nella tabella carico e nella tabella scarico andranno registrate il numero di parti utilizzate per dette trasformazioni;
  • gli esemplari di coralli devono essere iscritti nel registro di tipo EB (esemplari vivi o morti);
  • per quanto riguarda la colonna 7 (identificazione), ove la registrazione sia relativa a più esemplari e non sia possibile riportare tutti gli estremi delle marche degli esemplari o delle parti (qualora previsto dal Reg.(CE) 338/97 e 1808/2001), nell’apposita colonna si annoterà il riferimento della "tag list" esistente, da allegare in copia al registro stesso. Per gli esemplari di specie per i quali non vige l’obbligo di marcaggio, gli estremi della marca deve essere riportata solo se il marcaggio è presente;
  • qualora esistano sistemi che consentano la compilazione informatica del registro, in modo del tutto analogo al cartaceo e con le relative medesime garanzie di non ripetibilità e modifica dei dati immessi, tali sistemi potranno essere utilizzati dai soggetti tenuti alla compilazione del registro in luogo del registro cartaceo, ferma restando la valutazione di conformità di tali sistemi ai requisiti del decreto e la conseguente vidimazione da parte del competente ufficio del Servizio Certificazione CITES.

 

  1. CONCLUSIONI.

Entro il 31 gennaio 2002 devono essere registrati gli esemplari e le parti di esemplari detenuti alla data di consegna del registro. Eventuali nuove acquisizioni o nascite in cattività e cessioni, vendite o morti, successive al 31 gennaio 2002, devono essere registrati entro 15 giorni dall’evento. I registri già distribuiti a soggetti non più tenuti, ai sensi del Decreto 8 gennaio 2002, alla compilazione degli stessi, dovranno essere restituiti entro il 31 gennaio 2002 agli Uffici del Servizio Certificazione CITES, i quali provvederanno alla redazione di apposito verbale.

 Si rammenta, inoltre, che la consegna al Servizio Certificazione CITES dei registri è prevista solo per gli esemplari vivi o morti appartenenti a specie dell’Allegato A dopo la prima compilazione e a completamento del registro, non durante le fasi intermedie. Il registro, una volta fotocopiato, viene riconsegnato al titolare.

 Tutti gli altri registri, non devono essere consegnati al Servizio Certificazione CITES. A completamento del registro, può esserne richiesto uno nuovo esibendo quello completo. I registri compilati vanno conservati per 10 anni.

Il registro non costituisce in alcun modo una prova della legalità della detenzione degli esemplari in esso iscritti: restano invariati il valore e l’efficacia di tutte le disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di detenzione e commercio di esemplari di specie incluse negli Allegati del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

del Servizio Conservazione Natura

IL DIRETTORE GENERALE

della Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane ed idriche - Corpo Forestale dello Stato