Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
IL DIRETTORE GENERALE
del Servizio Conservazione della Natura
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane
ed Idriche
- Corpo Forestale dello Stato -
del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
emana
la seguente circolare esplicativa ai fini
dell’applicazione del Decreto 8 gennaio 2002, del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali concernente l’istituzione del registro di detenzione
degli esemplari di specie animali e vegetali. (G.U. N.15 del 18
gennaio 2002)
- TIPI DI REGISTRO.
Per il disposto dell’art. 7, il Decreto 8 gennaio 2002
sostituisce integralmente il precedente Decreto 3 maggio 2001 ad eccezione
degli Allegati, comprendenti gli schemi dei quattro tipi di registri, e
precisamente:
- il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie
animali dell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni
(codice EA);
- il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie
animali dell’Allegato B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni
(codice EB);
- il registro di detenzione di parti di esemplari di specie animali e
vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive
modificazioni (codice PAB);
- il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie
vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive
modificazioni (codice VAB).
Al riguardo, si precisa che il numero delle pagine di
ognuno dei registri sopraindicati è:
- nr. 20 pagine per il registro identificato con codice EA, contenenti
ognuna 10 movimenti per un totale di 100 movimenti per il carico e 100
movimenti per lo scarico;
- nr. 100 pagine per il registro identificato con codice EB,
contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il
carico e 500 movimenti per lo scarico;
- nr. 100 pagine per il registro identificato con codice PAB,
contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il
carico e 500 movimenti per lo scarico;
- nr. 100 pagine per il registro identificato con codice VAB,
contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il
carico e 500 movimenti per lo scarico.
Ogni registro contiene, inoltre, le relative modalità di
compilazione, riportate su due pagine del registro stesso.
Gli Allegati sono stati inoltre integrati al punto 10,
con il "codice F= altro".
- SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO.
I soggetti tenuti alla compilazione del registro sono
quelli elencati, in modo dettagliato ed analitico, all’art. 2 del Decreto
8 gennaio 2002, mentre sono esplicitamente esentati da tale compilazione i
soggetti di cui all’art. 3 dello stesso.
In particolare, si precisa quanto segue:
- coloro che detengono per fini commerciali parti di animali o piante
o ne eseguono una trasformazione in un prodotto derivato, sono tenuti
alla compilazione del registro. Sono, invece, esclusi i soggetti che
detengano a fini commerciali o in quanto considerati oggetti ad uso
personale o domestico i manufatti o prodotti derivati (borse, scarpe,
cinturini di orologio, oggetti in legno, prodotti farmaceutici o da
erboristeria, etc.). Sono, inoltre, esclusi tutti coloro che,
limitatamente agli esemplari morti e alle parti di esemplare, esercitino
il commercio al dettaglio od effettuino lavorazioni per conto terzi,
nonché coloro che esercitano attività di somministrazione al pubblico di
alimenti o bevande. La custodia e pulizia di pelli, vengono considerate
lavorazioni per conto terzi e pertanto le imprese che esercitano tale
attività non sono obbligate alla tenuta dei registri;
- le imprese circensi e le mostre faunistiche itineranti dovranno
richiedere il registro al Servizio Certificazione CITES della regione o
provincia in cui si trova la sede legale della impresa. Tali imprese
circensi provvederanno anche a caricare e scaricare dal registro
eventuali animali appartenenti ad artisti che collaborino per
determinati periodi con l’impresa circense sul territorio italiano,
indipendentemente dalla durata di tale collaborazione;
- tutti i soggetti che si trovano temporaneamente al di fuori del
territorio nazionale alla data di pubblicazione del decreto, sono tenuti
alla compilazione del registro al loro rientro, nel rispetto del limite
temporale previsto;
- le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private
esentate dall’obbligo di compilazione del registro, sono solo quelle
indicate all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 8 gennaio
2002, ovvero quelle autorizzate ex art. 12 Decreto L.vo 27 gennaio 1992,
nr.116, e quelle riconosciute ex art. 1 Decreto 23 marzo 1994 del
Ministro dell’Ambiente, che dispongano del registro previsto dallo
stesso decreto;
- i detentori di animali e piante che esercitano una forma di
allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli
esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro.
Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la
locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta
a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro
tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano
finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano
esemplari;
- tutti i soggetti che detengono, anche in diverse strutture,
esemplari animali e vegetali provenienti da sequestro o confisca, nonché
affidati, anche temporaneamente, per abbandono o per cura e
riabilitazione, devono compilare il registro. Qualora un soggetto
disponga di diverse strutture di detenzione degli animali, deve essere
comunque predisposto un registro presso ogni struttura, onde consentire
eventuali accertamenti in loco. Nei casi di affidamento di esemplari di
specie appartenenti alla fauna selvatica italiana, di cui alla Legge
157/92, e incluse anche negli Allegati del Reg.(CE) 338/97, e succ.
modifiche, non sono tenuti alla compilazione del registro i soggetti le
cui strutture di detenzione risultino autorizzate ai sensi dell’art. 4,
comma 6, della stessa Legge 157/92, e che già dispongano di un registro
di detenzione degli esemplari affidati;
- sono escluse dall’obbligo di compilazione del registro tutte le aree
protette istituite ai sensi di legge, a meno che gli esemplari detenuti
siano utilizzati ai fini dell’art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto 8
gennaio 2002 o siano provenienti da sequestro, confisca o affidamento.
- ESEMPLARI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO.
Sono sottoposti all’obbligo di registrazione gli
esemplari animali e vegetali, vivi o morti, e le parti di essi,
appartenenti a specie comprese negli Allegati A e B del Regolamento (CE)
338/97, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) 2724/2000, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nr. L320 del 18 dicembre
2000, ed integrato con i Regolamenti (CE)1579/2001 e 2476/2001,
pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali delle Comunità
europee nr. L209 del 2 agosto 2001 e nr. L334 del 18 dicembre 2001.
In virtù del disposto dell’art. 1, comma 1, del Decreto 8
gennaio 2002, sono esclusi dalla registrazione tutti i prodotti derivati
da animali e piante, nonché gli esemplari, riprodotti artificialmente,
appartenenti a specie vegetali incluse nell’Allegato B del Regolamento
comunitario sopracitato. Sono, inoltre, esclusi, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett.c), dello stesso decreto, gli esemplari appartenenti a
specie incluse nell’Allegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L250 del 19
settembre 2001, sempre che gli esemplari siano stati marcati secondo le
disposizioni dell’art. 36, par. 1, dello stesso regolamento.
E’ necessario, al riguardo, precisare
che:
- il caviale è una parte animale e, pertanto, è sottoposto ad obbligo
di registrazione. Coloro, quindi, che detengono caviale a fini
commerciali, sono tenuti alla compilazione del registro, fatta
eccezione, ovviamente, per quelli che esercitano il commercio al
dettaglio o la lavorazione per conto terzi;
- le parti di animali e piante, non sottoposte a processi di
lavorazione che determino la realizzazione di un prodotto, devono essere
registrate. Le parti di piante essiccate, al contrario di quelle
triturate, non possono, pertanto, essere ritenute prodotti derivati e
sono sottoposte ad obbligo di registrazione.
- MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TENUTA DEL
REGISTRO.
Le modalità di compilazione del registro sono indicate
negli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell’Ambiente, i cui
allegati, come noto, restano validi anche a seguito dell’emanazione del
Decreto 8 gennaio 2002, in virtù del disposto dell’art. 7 dello stesso
decreto.
Si precisa che:
- le modalità di compilazione, riportate su ogni registro, sono
integrate, nella voce "Causa uscita", dal codice "F = altro", come
previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto in questione;
- l’anno di riferimento riportato sui registri è relativo alla
consegna da parte del Servizio Cites Centrale del Corpo Forestale dello
Stato agli uffici del Servizio Certificazione Cites. Ogni registro è
numerato con un progressivo, individuato unicamente dal Servizio CITES
Centrale. Il registro non ha scadenza e va utilizzato fino al suo
completamento;
- la numerazione delle pagine (effettuata dall’ufficio o
dall’interessato al momento della consegna) segue un progressivo unico.
Nel caso in cui si rilevi un numero inferiore o superiore di pagine
rispetto al numero indicato in premessa, il registro va riconsegnato
all’ufficio del Servizio Certificazione CITES territorialmente
competente per la sostituzione o per la annotazione di tale anomalia
sempre da parte dello stesso ufficio;
- la numerazione dei movimenti di carico/scarico è progressiva per
ciascun registro. Si deve numerare alternativamente il carico e lo
scarico; in tal caso, le caselle delle righe di carico o di scarico
adiacenti a quelle compilate, non possono essere utilizzate e devono
essere barrate. Quando si compila la colonna 9 dello scarico, va
indicato il numero progressivo di riferimento del carico ed il relativo
numero ed anno del registro (es. 35-110/01);
- una volta completate le pagine di carico, o quelle di scarico, deve
essere richiesto un nuovo registro;
- il carico si riferisce agli esemplari presenti alla prima
compilazione del registro ed a tutte le successive acquisizioni o
nascite in cattività. Lo scarico è relativo agli esemplari venduti,
ceduti o morti, dalla data di prima compilazione del registro;
- la data che deve essere riportata alla colonna "b" della pagina di
carico o di scarico, è la data di compilazione del registro della
relativa operazione di carico o scarico;
- nelle colonne "c" deve essere indicato il nome scientifico della
specie di appartenenza dell’esemplare e la descrizione dello stesso
(pelle, esemplare vivo, esemplare morto, etc.);
- quando la acquisizione di esemplari vivi di animali o piante avviene
a seguito di nascita in cattività o propagazione artificiale, alle
colonne 3 e 5 del carico andrà segnato il codice "F" e "E" (altro) ed
andranno compilate le colonne relative alla nascita o all’impianto
(semina, propagazione da talea etc);
- la colonna 12 dello scarico va compilata, obbligatoriamente, solo
per esemplari di Allegato A di origine selvatica o sconosciuta (ossia
nei casi previsti dall’art. 9 del Reg.(CE) 338/97 e dall’art. 5 della
Legge 150/92;
- nel caso in cui vengano acquisite parti di esemplari animali o
vegetali al fine di una loro trasformazione in prodotti derivati, non
esistendo per questi ultimi un apposito registro, le parti prese in
carico andranno iscritte nella tabella carico e nella tabella scarico
andranno registrate il numero di parti utilizzate per dette
trasformazioni;
- gli esemplari di coralli devono essere iscritti nel registro di tipo
EB (esemplari vivi o morti);
- per quanto riguarda la colonna 7 (identificazione), ove la
registrazione sia relativa a più esemplari e non sia possibile riportare
tutti gli estremi delle marche degli esemplari o delle parti (qualora
previsto dal Reg.(CE) 338/97 e 1808/2001), nell’apposita colonna si
annoterà il riferimento della "tag list" esistente, da allegare in copia
al registro stesso. Per gli esemplari di specie per i quali non vige
l’obbligo di marcaggio, gli estremi della marca deve essere riportata
solo se il marcaggio è presente;
- qualora esistano sistemi che consentano la compilazione informatica
del registro, in modo del tutto analogo al cartaceo e con le relative
medesime garanzie di non ripetibilità e modifica dei dati immessi, tali
sistemi potranno essere utilizzati dai soggetti tenuti alla compilazione
del registro in luogo del registro cartaceo, ferma restando la
valutazione di conformità di tali sistemi ai requisiti del decreto e la
conseguente vidimazione da parte del competente ufficio del Servizio
Certificazione CITES.
- CONCLUSIONI.
Entro il 31 gennaio 2002 devono essere registrati gli
esemplari e le parti di esemplari detenuti alla data di consegna del
registro. Eventuali nuove acquisizioni o nascite in cattività e cessioni,
vendite o morti, successive al 31 gennaio 2002, devono essere registrati
entro 15 giorni dall’evento. I registri già distribuiti a soggetti non più
tenuti, ai sensi del Decreto 8 gennaio 2002, alla compilazione degli
stessi, dovranno essere restituiti entro il 31 gennaio 2002 agli Uffici
del Servizio Certificazione CITES, i quali provvederanno alla redazione
di apposito verbale.
Si rammenta, inoltre, che la consegna al Servizio
Certificazione CITES dei registri è prevista solo per gli esemplari vivi o
morti appartenenti a specie dell’Allegato A dopo la prima compilazione e a
completamento del registro, non durante le fasi intermedie. Il registro,
una volta fotocopiato, viene riconsegnato al titolare.
Tutti gli altri registri, non devono essere
consegnati al Servizio Certificazione CITES. A completamento del registro,
può esserne richiesto uno nuovo esibendo quello completo. I registri
compilati vanno conservati per 10 anni.
Il registro non costituisce in alcun modo una prova della
legalità della detenzione degli esemplari in esso iscritti: restano
invariati il valore e l’efficacia di tutte le disposizioni normative
comunitarie e nazionali vigenti in materia di detenzione e commercio di
esemplari di specie incluse negli Allegati del Reg. (CE) 338/97, e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
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